Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: principio di rotazione

Salve, ho proceduto a fare una gara su intercenter ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a dlgs 50/2016 ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione art. 95 c. 4 del medesimo dlgs "Criterio del minor prezzo", ma gara andata deserta, posso aggiudicare per trattativa privata (affidamento diretto, magari a chi deteneva già il servizio e mantenere gli stessi prezzi)? Si ringrazia cordiali saluti

Principio di rotazione degli inviti.
QUESITO del 27/01/2021

Il principio di rotazione, in una sua visione più restrittiva, prevederebbe anche la rotazione degli inviti: ad avviso di questa SA però non sarebbe illogico invitare, ad una nuova gara relativa alla medesima tipologia di acquisto di beni, servizi o lavori, gli OE partecipanti ma risultati non aggiudicatari di quella precedente. Nello specifico agli stessi verrebbe data una nuova opportunità di potersi aggiudicare una nuova commessa e verrebbero in un certo senso gratificati dall'aver impiegato tempo e studi oltre che risorse economiche nell'aver formulato offerta relativamente alla ricerca di mercato non aggiudicata. Il ragionamento potrebbe essere corretto?

Nel caso di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata sotto soglia, e limitazione nel numero dei partecipanti tramite sorteggio gestito tramite procedura informatizzata, qualora alla procedura di affidamento precedente rispetto a quella di cui si tratti, e per la quale trovi applicazione il principio di rotazione, abbiano partecipato soggetti in forma di RTI, dei quali sia stato invitato soltanto il soggetto mandatario, che in virtù di quanto consentito dall’art 48 c. 11 del D. lgs 50/2016 ha presentato offerta nella procedura negoziata partecipando in forma di RTI con altri operatori non invitati, si chiede se il divieto di partecipazione alla procedura negoziata operante per gli invitati alla precedente gara di appalto, debba intendersi come riferito ai partecipanti effettivi alla procedura selettiva, e quindi in caso di partecipazione del mandatario invitato, in ATI con altri operatori, se debba estendersi anche alle imprese mandanti, pure partecipanti e messe in condizione di formulare una propria offerta, oppure, se sia da riferire, come si desume dal dato letterale dell’art 36 del d.lgs 50/2016, esclusivamente agli invitati e quindi nei casi di RTI, alle sole imprese capogruppo.
Tale soluzione sembra la più coerente con il principio di tassatività dei motivi di esclusione, che non consente di introdurre limiti alla partecipazione ulteriori o più ampi di quelli espressamente previsti dalla normativa vigente. Inoltre una soluzione che volesse ritenere operante il principio di rotazione con riferimento a tutti i membri del RTI, quindi incluse le mandanti, sarebbe di difficile applicazione, in special modo in quelle procedure come quelle per servizi di architettura ed ingegneria alla quali partecipano RTI composti da molti partecipanti (mediamente 5 o 6 o più) in quanto tutte le mandanti partecipanti alla precedente gara non potrebbero partecipare alla procedura successiva per il ruolo di mandataria, e nella procedura negoziata indetta a seguito dell’avviso pubblico non potrebbero assumere nemmeno il ruolo di mandante, con il risultato di una limitazione della concorrenza anziché di un suo ampliamento.

Questa SA dovrà appaltare, per il 2022, una fornitura di moduli abitativi per la costruzione di alloggi di rilevante importo, con posa effettuata dalle truppe del genio ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 236/12 (vedasi pareri n. 638, 643 e 651). Nel biennio 2020/2021, sono già state appaltate due distinte analoghe forniture il cui esito dell'attività di selezione dei concorrenti, a seguito di pubblicazione di manifestazione d'interesse (MI) è stato il medesimo, con l’adesione degli stessi OE. Nella MI relativa alla prima procedura, l'SA aveva indicato di poter porre una limitazione in ordine al numero di ditte da invitare. In ragione della scarsa adesione, la seconda è stata improntata come PROCEDURA APERTA AL MERCATO indicando che non si sarebbe operato alcuna limitazione in ordine al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da selezionare, potendo così rinvitare l'esiguo numero di ditte aderenti, presenti anche nella prima procedura. Entrambe le gare, svolte tramite RDO MEPA, sono state aggiudicate al medesimo OE e non sono state oggetto di particolari rilievi da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'ambito del controllo preventivo di legittimità di cui alla L. n. 20/1994. L’esito delle procedure, ha oggettivamente dimostrato l’esistenza di particolari condizioni per le quali, in ragione della complessità della fornitura, sussistono sul mercato un numero circoscritto di ditte idonee al poter fornire la prestazione richiesta. In questo caso, poiché una rigida applicazione del principio di rotazione si tradurrebbe nel non poter invitare tali unici OE si vorrebbe, anche per la prossima terza fornitura, attivare una gara con PROCEDURA APERTA AL MERCATO. Sarebbe possibile? Sarebbe altresì possibile indicare che l'aggiudicatario delle due precedenti edizioni non potrà partecipare oppure si rischierebbe un ricorso per l'errata applicazione del principio di rotazione esercitato in modo mirato solo a suo indirizzo? Ten. Col. Filippo STIVANI.

chiedo se è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 ad un operatore che ha organizzato l'ultima colonia estiva nell'anno 2019. E' possibile chiedere il preventivo ed affidare senza ulteriori consultazioni o viene violato il principio di rotazione?

Secondo alcune correnti di pensiero, la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 5 del nuovo Codice, sarebbe attuabile solo operando una procedura ordinaria aperta sotto soglia oppure tramite un’RdO MEPA "aperta". Ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), entrambe le interpretazioni sarebbero però errate: la procedura di cui all'art. 71 è applicabile solo alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) pertanto, con tale interpretazione, le lett. c) ed e) del medesimo comma, verrebbero impropriamente escluse dalla deroga. Per quanto concerne invece l'RdO MEPA "aperta", denominata anche "maxi negoziata", oltre a non essere una vera procedura aperta poiché carente delle pubblicazioni preliminari previste per le ordinarie, potrebbe non rientrare nemmeno tra la c.d. procedure "aperte al mercato", in quanto escludente a priori di tutti gli operatori economici (OE) non iscritti al MEPA. Tutto ciò premesso questa SA ritiene che, poiché la norma si riferisce espressamente all’istituto denominato "indagine di mercato" il modo corretto di operare, nel caso di utilizzo del MEPA, sia quello di pubblicare sul profilo del committente un preliminare "avviso d'indagine di mercato" indicando che, verranno invitati all'RdO, tutti gli OE manifestanti interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza che l'SA ne operi una riduzione del numerico a qualsiasi titolo. Gli OE non presenti sul MEPA, avrebbero così la possibilità d’iscriversi ex novo alla piattaforma mentre quelli già iscritti potrebbero, qualora in possesso dei requisiti, registrarsi al corretto bando sul quale verrà elaborata la procedura. Con tale modo di operare, si configurerebbe quindi una procedura "aperta al mercato", non soggetta al principio di rotazione. Si chiede un autorevole parere in merito.

Il comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi". L'espressione "i due consecutivi affidamenti " vuol dire che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non posso fare un affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? oppure significa che il divieto opera dopo i primi due affidamenti?